![](/images/emiliaromagna/CONIER/2020_Emergenza_Covid/eccellente.jpg)
Il Progetto promuove valori legati ai livelli di eccellenza nella vita dell’atleta e intende promuovere le esperienze di successo in ambito sportivo nonché formativo, di cui il diploma di laurea ne costituisce il simbolo riassuntivo. Istituito dal Comitato Direttivo della CNA, approvato dalla Giunta del CONI, nel 2016, il bando è rivolto ai giovani atleti che hanno conseguito il diploma di laurea nell’anno 2020 durante la militanza nelle squadre nazionali per concorrere ad un premio in denaro e/o una Menzione d’onore.
INFO: Segreteria della Commissione Nazionale Atleti, telefono 06/3685.7289, o inviare una mail a:
![](/images/emiliaromagna/SCUOLA_SPORT/2020/DAD_Rendiconto_banner.png)
Obiettivi.
Aggiornare i partecipanti in ambito contabile-amministrativo fornendo gli strumenti per la corretta tenuta della contabilità e la predisposizione del bilancio di esercizio delle ASD/SSD.
Docente.
Dott. Cesare Mattei, Referente dell’area giuridico-fiscale della SRdS Emilia Romagna. Dottore Commercialista e revisore contabile. Docente universitario presso le Università di Ferrara e Parma.
Programma in sintesi.
- Inquadramento normativo e modelli di lavoro
- Il corretto trattamento della documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite
- La separazione della contabilità istituzionale e commerciale
- La scelta del regime contabile
- Struttura del bilancio e la sua predisposizione
Modalità di iscrizione.
Entro il giorno 22/10 o fino ad esaurimento posti disponibili, registrandosi sulla pagina della Scuola Regionale ER (chi non è registrato al sito deve prima cliccare su “Iscriviti all’area riservata”) ed effettuando poi l’iscrizione al corso.
La partecipazione è gratuita.
Modalità di partecipazione.
Verrà inviata una mail di “ammissione alla classe virtuale” di Teams attraverso cui effettuare la registrazione*. Per partecipare occorre cliccare il link “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams” che verrà inviato nella mail di conferma. E’ necessario connettersi 15 minuti prima dell’orario di inizio.
![](/images/emiliaromagna/CONIER/2020_Emergenza_Covid/MinistroSport.jpeg)
Al fine di consentire un costante aggiornamento sulle principali iniziative governative, pubblichiamo il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13-10-2020 e che entra in vigore il 14 ottobre, recante "Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020”.
![](/images/emiliaromagna/CONIER/2020_Emergenza_Covid/DPCM-ottobre2020.jpg)
Al fine di consentire un costante aggiornamento sulle principali iniziative governative, trasmettiamo il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato su http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385, in corso di registrazione in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il giorno 14 ottobre.
Riportiamo, di seguito, anche una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il mondo dello sport.
Per ogni chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, potete scrivere direttamente all’indirizzo e-mail
Il DPCM reca misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Per quanto di specifico interesse, il provvedimento:
- stabilisce i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale, fatta eccezione per “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva” (articolo 1, comma 1, lettera a).
- prevede che sia consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (articolo 1, comma 6, lettera d).
- stabilisce che, per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettiva Federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianto sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza di sicurezza (almeno 1 m frontalmente / lateralmente), con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina (articolo 1, comma 6, lettera e).
- prevede che le Regioni e le Province autonome possano stabilire, d’intesa con il Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza (articolo 1, comma 6, lettera e).
- stabilisce che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano a competizioni, siano consentite a porte chiuse - nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni (articolo 1, comma 6, lettera e).
- prevede che l'’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento (articolo 1, comma 6, lettera f).
- prevede che lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, sia consentito da parte delle società professionistiche - sia a livello agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da CONI e CIP. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale (dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento del Ministro dello Sport) (articolo 1, comma 6, lettera g).
- stabilisce che, al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori per i quali l’ingresso in Italia è vietato e per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, debbano avere effettuato un test molecolare / antigienico per verificare lo stato di salute. Il test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona. In caso di esito negativo del tampone, i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo di riferimento (articolo 1, comma 6, lettera h).
- prevede che le attività delle sale scommesse siano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accerto la compatibilità dello svolgimento dell’attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (articolo 1, comma 6, lettera l).
- stabilisce che gli enti proprietari degli edifici scolastici, in raccordo con le istituzioni scolastiche, possano autorizzare l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocollo di sicurezza e procedere alle necessarie attività di pulizia e igienizzazione. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati (articolo 1, comma 6, lettera r).
- con riguardo all’attività delle strutture ricettive, prevede che i protocolli o le linee guida delle Regioni riguardino, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive (articolo 1, comma 6, lettera nn, n. 5).
Per quanto riguarda il monitoraggio delle disposizioni, si prevede che il prefetto territorialmente competente ne assicuri l’esecuzione e monitori l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti (avvalendosi eventualmente delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando dei carabinieri e delle Forze armate) (articolo 11).
È previsto, inoltre, che il Decreto, entri in vigore il giorno 14 ottobre, e resti valido fino al prossimo 13 novembre (articolo 12).