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Il 5 per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari, appunto, al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria.
Le categorie degli enti che possono accedervi, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti, in relazione all'anno 2021, sono indicati dal DPCM del 23 luglio 2020.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La recente normativa ha invece introdotto alcune novità su modalità e termini delle istanze: la pubblicazione degli elenchi avviene ora sul sito del CONI, nella pagina dedicata al 5 per mille, dove è anche disponibile il collegamento alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione telematica delle ASD non ricomprese nell'elenco permanente; inoltre, vi è una semplificazione in quanto non è pi previsto il successivo invio della dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza dei requisiti, perchè l'istanza stessa contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'associazione.
1) Nuove istante / ASD già presenti nell'elenco permanente degli iscritti
Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono l’istanza di accreditamento a partire dal 8 marzo 2021, utilizzando modello - pdf e software specifici.
L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate”.
L’iscrizione deve essere trasmessa dal legale rappresentante o tramite intermediari accreditati entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Ribadiamo che è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250,00 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 - pdf). In tal caso, i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (12 aprile 2021).
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il 20 aprile 2021 sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria.
Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all’Ufficio del CONI territorialmente competente.
L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sullo stesso sito www.coni.it, entro il 10 maggio.
Per le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente, pubblicato sul sito del CONI (costituito dall'elenco delle ASD ammesse al beneficio del 5 per mille nell'anno 2020) non vi è l'obbligo di iscrizione sulla specifica piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e, dunque, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio di cui sotto, potranno essere ammesse al riparto del 5 per mille 2021.
2) Requisiti
Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2021, esclusivamente, le associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, riconosciute dal CONI — quindi iscritte al Registro entro la data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 1) — che siano affiliate ad una FSN/DSA/EPS e svolgano una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione a presente il settore giovanile e che svolgano prevalentemente una delle seguenti attività:
a) avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
b) avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
c) avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le società di capitali e le società cooperative senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, non possono accedere al riparto del 5 per mille.
3) Elenchi
II CONI sul proprio sito istituzionale, alla pagina "5 per mille", pubblica tutti gli elenchi relativi al 5 per mille.
Entro la fine del mese di marzo di ciascun anno, il CONI pubblica l'elenco permanente dei soggetti ammissibili al beneficio.
II rappresentante legale dell'asd presente nell'elenco permanente comunica, con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata, all'Ufficio del CONI territorialmente competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta qiorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'asd, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'asd in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 (art. 8 DPCM 23/7/2020).
Entro il 20 aprile 2021 il CONI redige e pubblica l'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche the hanno presentato la domanda di iscrizione telematica nel termine del 12 aprile 2021. II rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica, o un suo delegato, può richiedere entro il 30 aprile 2021 all'Ufficio del CONI territorialmente competente, Ia correzione di eventuali errori riscontrati nell'elenco provvisorio.
Entro il 10 maggio 2021 il CONI pubblica l'elenco degli iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
L'Agenzia delle Entrate, successivamente, pubblica gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio, come trasmessi dal CONI, con l'indicazione delle scelte attribuite dai contribuenti e dei relativi importi.
4) Controlli
II Comitato Regionale competente procede, entro il 15 novembre 2021, ad effettuare - ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive già agli atti del Comitato, perchè presentate nelle annualità precedenti, e delle autocertificazioni rese dal rappresentante legale dell'associazione che, per l'annualità in corso, abbia provveduto all'iscrizione telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Alle associazioni escluse, il Comitato Regionale potrà comunicare con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica il provvedimento adottato specificandone la motivazione. Si precisa che l'esclusione va disposta con espresso riferimento alla carenza dei requisiti previsti dalla normativa, come descritti al precedente punto 2).
Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale (Attività Istituzionali per Ente CONI, Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB - Stadio Olimpico - 00135 Roma) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco ammessi ed esclusi sul sito del CONI.
I ricorsi potranno essere trasmessi a mezzo Raccomandata AR oppure con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo
5) Regolarizzazione delle domande di iscrizione tardive entro il 30 settembre 2021
Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012 n. 44, i soggetti che non abbiano presentato la domanda telematica di iscrizione entro il 12 aprile 2021 possono regolarizzare la propria posizione con le medesime modalità telematiche di iscrizione, entro il 30 settembre 2021, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro (art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). II versamento va effettuato utilizzando il modello F24 e l'apposito "codice tributo 8115".
6) Scadenze
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il benefico del 5 per mille, anno 2021.
Adempimenti e Scadenze
Iscrizione telematica attraverso it sito dell'Agenzia delle Entrate: 12 aprile 2021
Pubblicazione elenco provvisorio delle associazioni iscritte al beneficio: 20 aprile 2021 sul sito del CONI
Richiesta di rettifica eventuali errori di iscrizione ai Comitati Regionali: 30 aprile 2021
Pubblicazione elenchi aggiornati delle associazioni iscritte al beneficio: 10 maggio 2021 sul sito del CONI
Iscrizione telematica attraverso sito dell'Agenzia delle Entrate delle domande tardive: 30 settembre 2021
Pubblicazione sul sito del CONI dell'elenco complessivo degli ammessi ed esclusi e contestuale trasmissione dello stesso da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate: 31 dicembre 2021
Pubblicazione sul sito del CONI dell'elenco permanente 2021: 31 marzo 2022
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
il 26 marzo alle ore 14:00 p.v. scade il termine per presentare la propria dichiarazione di interesse a Delegato Provinciale del CONI.
La candidatura deve essere supportata da almeno 10 firme da parte di esponenti del sistema sportivo di riferimento e può essere consegnata a mano o via mail a
Sotto il link per il modulo ed i profili richiesti.
https://www.coni.it/images/1-Primo-Piano-2021/414.pdf
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E' attiva sul sito nazionale www.coni.it la sezione "Speciale elezioni CONI" contenente la modulistica e le indicazioni per le procedure elettorali relative a:
Consiglio Regionale
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