MODELLO EAS

Entro il prossimo 31 Marzo, tutte le associazioni no profit, sia culturali che sportivo dilettantistiche, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, devono presentare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con spedizione telematica (anche per il tramite di intermediari autorizzati), il mod. EAS.

Valutato che per associazioni sportive dilettantistiche, associazioni con personalità giuridica ed associazioni iscritte nei registri di promozione sociale sono previste modalità semplificate di compilazione, vediamo quali sono i dati che, se variati, determinano l’obbligo nuova presentazione del modello EAS:

§        l’Ente acquisisce o perde personalità giuridica

§        l’Ente istituisce o cessa di articolazioni territoriali e/o funzionali

§        l’Ente diventa o cessa di essere una articolazione territoriale e/o funzionale di altro Ente

§        l’Ente si affilia o cessa l’affiliazione a federazioni o gruppi

§        l’Ente modifica il settore in cui operava (es. da quello sportivo a quello culturale)

§        l’Ente modifica le specifiche attività svolte (es. da organizzazione eventi sportivi a ristorazione)

Mentre per tutte le altre associazioni no profit, il cui obbligo è compilare in maniera completa il mod. EAS, non è dovuta la presentazione di un nuovo modello, nel caso in cui si verifichino variazioni dei soli dati relativi a:

  •         abitualità o occasionalità di sponsorizzazioni o pubblicità
  •         numero dei giorni in caso di manifestazione di raccolta fondi
  •         ammontare delle entrate
  •         numero degli associati iscritti all’Ente
  •         erogazioni liberali ricevute
  •         contributi pubblici ricevuti

Relativamente alla eventuale variazione della sede o del legale rappresentante, la risoluzione 125/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali modifiche non danno luogo all’invio di un nuovo Mod. EAS entro il 31/03, ove tale informazione risulta già dalle notizie in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (precedente utilizzo del Mod. AA5/6 o AA/10).

Attenzione, se è dovuta la presentazione del Mod. EAS entro la scadenza del 31/03, occorre compilarlo in maniera integrale e non solamente per la parte relativa al valore variato, ovviamente tenendo conto della compilazione agevolata per associazioni sportivo dilettantistiche e associazioni iscritte ai registri di promozione sociale.

Infine, il modello va presentato anche per comunicare l’eventuale perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso la presentazione va effettuata entro 60 giorni dalla data della perdita dei benefici.