Certificati per attività sportiva non agonistica: nuovi chiarimenti
Certificati per attività sportiva non agonistica: nuovi chiarimenti
Il Ministero della Salute ha pubblicato, lo scorso 17 giugno, una nota esplicativa delle “linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. Per quella agonistica rimangono valide tutte le indicazioni già note.
La circolare ribadisce che l’obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica, intendendosi come tali le persone fisiche “tesserate” per una Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
Le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; “le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività agonistiche che si svolgono in Italia”.
Vengono poi ribadite le categorie di medici autorizzati al rilascio di dette certificazioni e gli esami necessari.
Viene precisato che la c.d. “attività ludico – motoria” non rientra tra quelle soggette a certificazione preventiva (anche se, in maniera fortemente imprecisa la circolare la definisce comunque “attività sportiva”). Viene ribadito che deve essere considerata come tale: “ l’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, individuale o collettiva, non occasionale finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico – fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.Viene infine anticipato che il Coni provvederà, sentito il Ministero della Salute ad impartire quanto prima e auspicabilmente entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni ….. “ affinchè sia possibile distinguere tra i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” (gli unici per i quali rimarrà l’obbligo della certificazione) da coloro che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico o che non svolgono alcuna attività sportiva per i quali nono sussisterà l’obbligo della certificazione”.
Cordiali saluti.