Sport Bonus 2019: fino al 14 novembre la domanda per la seconda finestra

Dal 15 ottobre al 14 novembre si potrà presentare istanza di accesso alla seconda finestra dello Sport Bonus 2019: il credito d’imposta per gli interventi sugli impianti sportivi

 

Lo Sport Bonus è un credito di imposta (nella misura dal 65%) per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi sulle strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

 

I soggetti che vogliono usufruire del credito d‘imposta riconosciuto alle erogazioni liberali destinate agli interventi sugli impianti sportivi pubblici possono farne richiesta compilando l’apposito modulo e inviandolo esclusivamente tramite PEC.

 

Introdotto con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), art. 1, commi 621/622, esso prevede il riconoscimento:

  • alle persone fisiche
  • agli enti non commerciali
  • a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva
  • alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti

di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi, sugli impianti sportivi pubblici, di:

  • manutenzione
  • restauro
  • realizzazione ex novo

Il successivo comma 623, della medesima legge stabilisce che:

ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs n. 241/1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 %, bisogna rispettare tuttavia il limite del 20 % del reddito imponibile, e per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il limite del 10 per mille dei ricavi annui.

 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario
  • bollettino postale
  • carte di debito, carte di credito e prepagate
  • assegni bancari e circolari.

Il credito d’imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Ricordiamo che lo Sport Bonus 2019 è stato reso operativo dal decreto del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019.

Vademecum della procedura (agg. al 15 ottobre 2019)

  1. la domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2019, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 2^ finestra 2019;
  2. l’Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco;
  3. entro il 29 novembre verrà pubblicato sul sito istituzionale l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro. Verrà indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale;
  4. nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 9 dicembre, i soggetti indicati nell'elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;
  5. i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione e comunque non oltre il 19 dicembre dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro;
  6. l’Ufficio per lo sport pubblica successivamente sul sito istituzionale l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

 - modulo persone fisiche

 - modulo enti non commerciali

 - modulo imprese