Le novità del jobs Act nel settore sportivo
di Guido Martinelli
Lo scorso 11 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto applicativo del Jobs act sulle revisione della disciplina organica dei contratti di lavoro.
Il decreto, dunque, attendo solo l’approdo in Gazzetta Ufficiale e diverrà pienamente operativo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il secondo comma dell’art. 2 contiene alcune deroghe rispetto ad una previsto presunzione di lavoro subordinato per le collaborazioni, l’ultima si riferisce, alle: “collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche …. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289”.
Evidenziato che l’utilizzo del termine collaborazioni come prestazioni a cui non si applica “la disciplina del rapporto di lavoro subordinato” sembra far emergere una scelta del legislatore contraria a quella dello sport professionistico: in quest’ultimo presunzione di subordinazione, in quello dilettantistico di autonomia e che, apparentemente in maniera inspiegabile non sono ricomprese anche le collaborazioni in favore delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva, resta insoluto il dilemma principale.
La locuzione “individuati e disciplinati”, a prescindere dalla concordanza lessicale, si riferisce alle “collaborazioni” o alle società e associazioni sportive?
Se, come ci si auspica, fosse fondata la prima tesi, essendo le collaborazioni previste dall’art. 90 quelle disciplinate ai fini fiscali dall’art. 67 primo comma lett. m) ci troveremmo di fronte alla scelta del legislatore, finalmente anche sotto il profilo lavoristico, di un’area di lavoro sportivo dilettantistico “atipica” in cui sono previste rilevanti agevolazioni sotto il profilo fiscale e soprattutto previdenziale (con azzeramento di quest’ultimo e buona pace dell’art. 38 della Costituzione). Ove, invece, la concordanza fosse con società e associazioni sportive rimane il dubbio del come qualificare queste collaborazioni ai fini fiscali e, conseguentemente, previdenziali: tra quelle di cui all’art. 50 primo comma lett. c bis del Tuir (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) o a quelli di cui all’art. 67 primo comma lett. m) (redditi diversi).
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO E LA REVISIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MANSIONI, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 - visualizza allegato