Ispettorato Nazionale del Lavoro: indicazioni operative sul trattamento dei compensi in ambito sportivo
“Il neocostituito Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato, con propria lettera circolare del primo dicembre, prot. 1/2016, le proprie indicazioni operative sul trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Inserendosi in un filone che aveva già visto, in senso conforme, la circolare del Ministero del Lavoro del 21.02.2014 e del successivo interpello n. 6/2016, viene specificata la natura di “normativa speciale” applicabile al caso di specie volta a “favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico”. Pertanto, procede il documento in commento, “la corretta individuazione dei soggetti eroganti (ASD, SSD) attraverso il Registro delle Società Sportive costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo” e dei soggetti beneficiari individuando come tali coloro i quali svolgano le attività necessarie per lo svolgimento dell’attività.
In questo quadro viene precisato, quindi, che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, senza ulteriori considerazioni legate alla professionalità nello svolgimento dell’attività o della subordinazione della stessa, sulla base di quanto ricordato dalla giurisprudenza sopra indicata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
“1. Che l’associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel Registro delle Società Sportive;
2. Che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”
Questa presa di posizione sicuramente appare un importante contributo di chiarezza ad una disciplina che suscitava molte incertezze e che aveva portato a numerosi contenziosi tuttora in corso. Appare altrettanto vero che, come tale, non può che essere ritenuta insufficiente, anche perché costruita solo sotto il profilo amministrativo e pertanto, si auspica che sia solo un punto di partenza per un totale riesame legislativo della fattispecie del lavoro sportivo dilettantistico.”
Avv. Guido Martinelli, Studio Martinelli & Rogolino, Bologna
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