Il Decreto legislativo non si applica alle collaborazioni per le società sportive
L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha fornito due importanti chiarimenti in merito all’applicazione del decreto legislativo n. 39/2014.
Nel primo chiarisce che la disciplina si applica solo ai “rapporti di lavoro”. Tale affermazione netta porta ad escludere che rientrino nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti gli istruttori e tecnici con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, pur se ricevessero compensi ex art. 67 primo comma let. M).
La seconda chiarisce che nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.