Entrata in vigore dell’obbligo, per ogni società o associazione sportiva dilettantistica, di dotarsi di defibrillatore e personale

Come è noto il Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013, all’art. 5 aveva imposto a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 L. 289/02 l’obbligo di dotarsi di “defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida” allegate al decreto.
Le società dilettantistiche, ai sensi del comma cinque della norma in esame, “attuano le disposizioni … entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Il provvedimento in esame è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
Con decreto Ministero della Salute (in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) il termine 30 mesi sopra indicato è stato sostituito con 36.
Essendo il primo decreto entrato il 5 agosto 2013, in teoria il termine da cui decorrerebbe l’obbligo è il 5 agosto 2016.
Con comunicato stampa Ministero della Salute del 19.01.2016, però, veniva indicato come termine di decorrenza sei mesi dal 20 gennaio (ossia trenta mesi dalla
pubblicazione del decreto ma non dalla sua reale entrata in vigore).
Pertanto tutte le comunicazioni successive hanno visto indicato come termine il 20 luglio 2016.

Ne consegue che da oggi (o, al più tardi secondo quanto da noi sopra indicato, dal prossimo 5 agosto) ogni società o associazione affiliata ad una Federazione o ad un ente di promozione sportiva dovrà dotarsi di defibrillatore che dovrà essere collocato in luogo: “facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante” nonché dovrà essere sempre presente “personale formato e pronto ad intervenire”.
Sono esclusi da questo obbligo soltanto le: “attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili”.
Purtroppo non vi sono indicazioni sul come e sul chi possa valutare quali siano gli sport “assimilabili” che potranno godere della deroga all’obbligo della installazione dell’apparato salvavita.
Si segnala che la disciplina in esame non prevede specifiche sanzioni per chi non ottemperasse a tale obbligo.
Se la disciplina per gli sport “indoor” appare complessa ma chiara, molti appaiono i dubbi applicativi per le attività outdoor (ciclismo, corse su strada, vela, ecc.) per le quali ci si augura siano emanate urgenti circolari esplicative.

[dalla Circolare 12/A del 20/07/2016 dello Studio Legale Associato Martinelli Rogolino, Bologna]